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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1315

Norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1971)
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Testo in vigore dal:  1-1-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare le norme per attuare l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


Per il commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta una volta tanto secondo le norme e modalità, previste per il pagamento delle imposte comunali di consumo sulle acquaviti, sui liquori e sugli alcooli ed è riscossa a cura degli uffici delle imposte di consumo.