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LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1308

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-1962
al: 8-1-1963
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  stipendi  dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono
stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:
    a) Funzione di Magistrato di Cassazione
    Primo  Presidente  della  Corte  di  cassazione  lire  6.300.000;
Procuratore  generale  della  Corte  di  cassazione  - Presidente del
Tribunale  superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti
di  sezioni  ed  equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati
lire 4.500.000.
    b) Funzione di Magistrato di Corte di appello
    Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.
    c) Funzione di Magistrato di Tribunale
    Giudici  ed  equiparati  lire 2.400.000; Aggiunti giudiziari lire
1.800.000.
  Agli  auditori  giudiziari  e'  corrisposto per i primi sei mesi un
assegno  di  lire  100.000  mensili  e  per i mesi successivi di lire
120.000 mensili.