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LEGGE 29 novembre 1961, n. 1301

Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 "Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato" nei riguardi degli edifici universitari ed affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-1-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, numero 544, anche per quanto riguarda la edilizia universitaria e affine, deve interpretarsi nel senso che spetti al Ministero dei lavori pubblici provvedere sia ai lavori di costruzione, ampliamento, trasformazione, sistemazione, sia a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori di istruzione, anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA