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LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1278

Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, è corrisposto, dal Ministero della sanità, un compenso mensile, di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando esse esercitano le libere, professioni sanitarie.
Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000 qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.