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LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1245

Validità, per la classe di concorso VI Avv., della abilitazione per la classe di concorso F I.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-12-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I candidati in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso F I (computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale), sono da considerarsi abilitati anche per la classe di concorso VI Avv. (materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA