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LEGGE 13 ottobre 1961, n. 1163

Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-1961 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottotenenti maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonché delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono i gradi di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado rivestito rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei.