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LEGGE 5 agosto 1961, n. 853

Concessione di un contributo di lire 500.000.000 a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato.

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Testo in vigore dal: 16-9-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni
a  favore  del  Comitato  nazionale  per  la  partecipazione italiana
all'Anno   mondiale   del   rifugiato.  Il  contributo  e'  destinato
all'assistenza  straordinaria  dei rifugiati stranieri e dei profughi
italiani  in  conformita'  alla risoluzione del 5 dicembre 1958 della
Organizzazione  delle  Nazioni  Unite (O.N.U.), che istituisce l'Anno
mondiale del rifugiato.