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LEGGE 3 agosto 1961, n. 852

Rivalutazione dell'assegno ordinario annuale stabilito in favore dell'Istituto di malariologia dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-9-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'esercizio finanziario 1961-62 l'assegno ordinario annuale stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, per il funzionamento dell'Istituto di malariologia è elevato a lire 40 milioni e sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.