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LEGGE 3 agosto 1961, n. 833

Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961 al: 31-12-2016
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I vicebrigadieri si distinguono in:
vicebrigadieri in servizio continuativo;
vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;
vicebrigadieri in congedo;
vicebrigadieri in congedo assoluto.
Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.
I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.
Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.