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LEGGE 28 luglio 1961, n. 827

Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi previste dal decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno facoltà di non sostener l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima classe, nella quale abbiano già conseguito l'abilitazione.
Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre è concesso di non sostenere l'esame per le materie incluse nell'abilitazione già posseduta, purché questa sia valida per le scuole secondarie di secondo grado.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA