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LEGGE 19 luglio 1961, n. 716

Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici; che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale già in vigore.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati in pensione in base al regolamento dell'ex comune di Fiume anteriormente al 31 dicembre 1933 hanno diritto alla riliquidazione della pensione in base alle norme dello stesso regolamento.
Nei casi in cui viene esercitata la facoltà di cui ai commi precedenti, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale viene assunto dallo Stato.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.