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LEGGE 5 luglio 1961, n. 580

Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/1974)
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Testo in vigore dal:  4-8-1961 al: 10-1-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica".
Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.
L'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo.
Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.