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LEGGE 27 giugno 1961, n. 562

Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 2-8-1961
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente
di  diritto  pubblico  con  sede  in  Roma, costituito dalla legge 16
giugno  1939,  n. 968, per effetto della trasformazione dell'Istituto
di  credito  agrario per d'Italia centrale di che all'articolo 14, n.
7,  del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge   5  luglio  1928,  n.  1760,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  autorizzato ad emettere, a fronte delle operazioni
di  credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, obbligazioni, nominative
o   al   portatore,  rimborsabili  mediante  sorteggio  in  relazione
all'ammortamento dei mutui.