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LEGGE 27 giugno 1961, n. 550

Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 29-7-1961
al: 2-8-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica  di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della
legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della
riserva  di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di
truppa  delle  categorie  in  congedo delle forze armate, che abbiano
prestato  servizio  militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai
fini  di  pensione,  con  la  limitazione indicata in detto articolo,
anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.
  La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge
8  aprile  1958,  n.  472,  e richiamata nel comma precedente, non si
applica  nei  confronti  di  coloro ai quali sia stata o possa essere
liquidata  pensione  vitalizia  come ufficiali di complemento o della
riserva  di  complemento o come sottufficiali, graduati o militari di
truppa delle categorie in congedo.