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LEGGE 1 giugno 1961, n. 512

Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 20/06/2003
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1961
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  servizio  dell'assistenza  spirituale  alle  Forze armate dello
Stato,  istituito  per  integrare, secondo i principi della religione
cattolica,  la  formazione  spirituale  delle Forze armate stesse, e'
disimpegnato   da  sacerdoti  cattolici  in  qualita'  di  cappellani
militari.