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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1961, n. 498

Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 770 (in G.U. 19/08/1961, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2001)
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Testo in vigore dal: 20-3-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare
provvedimenti   intesi  a  disciplinare  le  situazioni  che  possono
verificarsi  a  causa  del  mancato  o irregolare funzionamento degli
Uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto col
Ministro per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Qualora  gli  uffici  finanziari  non  siano in grado di funzionare
regolarmente   a  causa  di  eventi  di  carattere  eccezionale,((non
riconducibili   a   disfunzioni   organizzative  dell'amministrazione
finanziaria,))  i  termini  di  prescrizione  e  di decadenza nonche'
quelli  di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle
norme  riguardanti  le  imposte  e  le  tasse  a  favore dell'erario,
scadenti  durante  il  periodo di mancato o irregolare funzionamento,
sono  prorogati  fino  al  decimo  giorno successivo alla data in cui
viene   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  il  decreto  di  cui
all'articolo 3.