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LEGGE 28 maggio 1961, n. 458

Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-6-1961
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in
base  ai  regi  decreti  28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, ai quali,
all'atto  dell'esonero  erano  valutabili 10 anni di servizio utile a
pensione  in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero
stesso,  spetta,  a  loro  domanda,  che dovra' pervenire agli uffici
dell'Amministrazione  ferroviaria  entro il termine perentorio di 120
giorni  dalla entrata, in vigore della presente legge, il trattamento
di  pensione  previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22
aprile  1909,  n.  229  e relative norme di applicazione, o dal regio
decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.