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LEGGE 16 maggio 1961, n. 417

Aumento della indennità annua agli aiutanti di battaglia.

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Testo in vigore dal: 14-6-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  dell'indennita' annua lorda attribuita agli aiutanti di
battaglia,  dall'articolo  1  della  legge 11 giugno 1959, n: 353, e'
elevata a lire 70.000.