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LEGGE 3 aprile 1961, n. 286

Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
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Testo in vigore dal: 28-4-1961
al: 10-11-2012
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    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le bevande analcoliche vendute con denominazioni  di  fantasia,  il
cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di  essenze
di agrumi, o di paste aromatizzanti di  agrumi,  non  possono  essere
colorate se non contengono  anche  succo  di  agrumi  in  misura  non
inferiore al 12 per cento.