stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 aprile 1961, n. 281

Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 11-5-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui
agli  articoli  3  del  decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945,  n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1961.
  Il  riassorbimento  dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le
disposizioni  dell'articolo  3,  comma terzo, del decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945,  n. 508, avra' inizio il 1 gennaio
1962.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 aprile 1961

                               GRONCHI

                                          FANFANI - GONELLA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA