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LEGGE 14 marzo 1961, n. 204

Modificazione alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 26-4-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  lettera  a)  dell'articolo  11  della legge 26 ottobre 1463, n.
1463, e' sostituita dalla seguente:
  "a)  aver  compiuto  regolare  servizio  nelle  scuole parificate o
pareggiate   per   ciechi   per   almeno  un  triennio  nel  decennio
immediatamente  precedente alla data della presente legge, riportando
per  almeno  due  anni  la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni
qualifica non inferiore a "distinto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 marzo 1961

                               GRONCHI

                                            FANFANI - BOSCO - TAVIANI
                                                             - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA