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LEGGE 14 marzo 1961, n. 174

Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.
Per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.