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LEGGE 30 giugno 1861, n. 56

Con cui si proroga nelle Provincie Napolitane e Siciliane l'attuazione dell'ordinamento giudiziario, e delle leggi di procedura penale del 17 febbraio 1861. (061U0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1861 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura penale pubblicate con Decreti del 17 febbraio 1861 per le Provincie Napoletane è prorogata al 1.° gennaio 1862, salvo la eccezione contenuta nell'articolo seguente.