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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1599

Disposizioni concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente:
"Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.
Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata, in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.
L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori.
Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui allo articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente decreto".