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LEGGE 15 dicembre 1960, n. 1577

Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1961 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli stipendi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia sono fissati nelle sottoindicate misure annue lorde iniziali:

Generale di Corpo d'armata e gradi-
corrispondenti....................... L. 3.108.000

Generale di divisione e gradi cor-
rispondenti.......................... L. 2.880.000

Generale di brigata e gradi corri-
spondenti............................ L. 2.400.000

Colonnello e gradi corrispondenti. L. 1.920.000

Tenente colonnello e gradi corri-
spondenti............................ L. 1.584.000

Maggiore e gradi corrispondenti... L. 1.260.000

Capitano e gradi corrispondenti... L. 996.000

Tenente e gradi corrispondenti.... L. 804.000

Sottotenente e gradi corrisponden-
ti in servizio permanente e delle
categorie del congedo trattenuto o
richiamato di autorità............... L. 660.000

Sottotenente e gradi corrisponden-
ti delle categorie del congedo in
servizio di prima, nomina oppure
trattenuto o richiamato a domanda.... L. 606.000