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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1564

Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-1960 al: 13-2-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, o successive modificazioni ed estensioni, non superi le lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e all'art. 3 della legge 3 marzo 1969, n. 185, è aumentata di lire 1000.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, nei casi di cumulo di stipendio o di stipendi e pensioni ordinarie, si considera l'importo complessivo dei predetti emolumenti, esclusi gli aumenti periodici di stipendio.