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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1237

Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-11-1960
al: 28-5-1966
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  giorno  della  entrata  in vigore della presente
legge,  l'importo  della  indennita'  e del sussidio straordinario di
disoccupazione  di  cui  all'articolo  31  del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  aprile  1957, n. 818, e' elevato per tutti gli
assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per
ciascun  familiare,  per  il  quale  essa  compete secondo le vigenti
disposizioni, e' elevato a lire 120 giornaliere.