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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1231

Modifica all'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-11-1960
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  L'articolo 36 della legge 7 luglio 1907,  n.  429,  modificato  con
regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e' sostituito dal seguente: 
  "Per provvedere alla riscossione  delle  entrate  ed  al  pagamento
delle spese, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato  si  avvale
delle  proprie   casse   ed,   in   quanto   occorra,   dei   servizi
dell'Amministrazione postale. 
  "Con l'osservanza dei limiti complessivi di giacenza  che  verranno
determinati di concerto dai Ministri per i trasporti e per il tesoro,
l'Amministrazione ferroviaria puo' essere  autorizzata,  con  decreti
degli   stessi   Ministri   e   sentito    il    proprio    Consiglio
d'amministrazione, ad avvalersi di aziende di credito che abbiano  un
patrimonio (capitale e riserve) non  inferiore  a  quello  che  sara'
stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio,
nonche' ad avvalersi dell'Istituto nazionale di previdenza e  credito
delle comunicazioni. I rapporti con le  aziende  di  credito  saranno
regolati  da  apposite  convenzioni,  da  approvarsi  con  i  decreti
medesimi. 
  "Il pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga  ed
ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria. 
  "Le somme eccedenti l'ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono
versate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato  in  apposito
conto fruttifero, al tasso di interesse stabilito dal Ministro per il
tesoro, presso la Tesoreria dello Stato. 
  "Le norme per il  servizio  di  cassa  e  quelle  per  raccogliere,
custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960 
 
                               GRONCHI 
 
                                          FANFANI - SPATARO - TAVIANI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA