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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1218

Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-11-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui al decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli atti di trasferimento di proprietà e di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici contemplate dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, stipulati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente.