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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1216

Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1969)
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Testo in vigore dal:  15-11-1960 al: 14-12-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, è elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni.