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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1960, n. 1033

Sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia colpiti dall'alluvione abbattutasi su detta provincia nella seconda decade del settembre 1960.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1238 (in G.U. 05/11/1960, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/1960)
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Testo in vigore dal: 8-10-1960
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  norme  per  la
sospensione   dei   termini   nei   Comuni  colpiti  dalla  alluvione
abbattutasi  sulla  provincia  di  Brescia  nella  seconda decade del
settembre 1960;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nei  comuni  di  Angolo,  Artogne, ((Berzo Demo)), Berzo Inferiore,
Bienno,  Borno,  Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto,
Cevo,  Cimbergo, Cividatecamuno, Corteno, Golgi, Darfo, Edolo, Esine,
Gianico,  Incudine,  Losine,  Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo,
Ono   San  Pietro,  Ossimo,  Paisco,  Loveno,  Paspardo,  Piancamuno,
Pisogne,  Pontedilegno,  Prestine,  Saviore,  Sellero,  Sonico, Temu,
Vezza  d'Oglio,  Vione,  il  corso  dei termini di prescrizione e dei
termini  di  decadenza, scadenti dal 16 settembre 1960 al 30 novembre
1960, e' sospeso fino al 30 novembre 1960.
  E'  parimenti  sospeso  fino  al  30 novembre 1960 il termine della
scadenza  dei  vaglia cambiali, delle cambiali e di ogni altro titolo
di  credito  avente  forza  esecutiva,  emessi prima del 16 settembre
1960,  scadenti  tra  il  16  settembre 1960 e il 30 novembre 1960, e
pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.