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LEGGE 16 settembre 1960, n. 1015

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-10-1960 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata: dopo le parole "1 anno di comando di brigata" sono aggiunte le parole:
"o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale. (s)".
L'indicazione della nota "s" è riportata in calce alla tabella, con il seguente testo "A decorrere dal 1 luglio 1957".
Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello, sono soppresse le parole "o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale".