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LEGGE 17 agosto 1960, n. 908

Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
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Testo in vigore dal: 15-9-1960
al: 31-12-2018
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio
delle attribuzioni decentrate in applicazione della legge  di  delega
11 marzo 1953, n. 150, nonche' di ogni altra attribuzione che preveda
il  controllo  preventivo  da  parte  delle  Ragionerie  regionali  o
provinciali dello Stato e di  Uffici  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti, provvedono  al  pagamento  delle  conseguenti  spese
mediante la diretta emissione dei titoli  previsti  dall'articolo  54
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di: 
    a) ordinativi diretti; 
    b) ordini di accreditamento, nei casi e  nei  limiti  in  cui  le
disposizioni  gia'  in  vigore  prevedono  l'emissione  di  buoni  di
subanticipazione; 
    c) ruoli di spesa fissa. 
  Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o
provinciali dello Stato, in conformita' del disposto dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.  1544,
nonche' degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.