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LEGGE 29 giugno 1960, n. 696

Proroga del termine previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole.

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Testo in vigore dal: 5-8-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  stabiliti  nell'art.  6,  ultimo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti
del  personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono
tutti prorogati e scadono il 1 luglio 1961.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 giugno 1960

                               GRONCHI

                                                    TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA