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LEGGE 29 giugno 1960, n. 658

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Roma per il potenziamento della rete autofilotranviaria in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/1960)
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Testo in vigore dal: 30-7-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune
di  Roma  mutui  per  complessive  lire  6.083.500.000 da servire per
l'esecuzione  di  opere  per  la  sistemazione degli impianti e delle
attrezzature   aziendali   dell'A.T.A.C.   e  della  "Stefer"  e  per
l'acquisto  di  vetture  per  l'incremento  ed  il  rinnovamento  del
materiale  mobile  delle  aziende  stesse, in relazione alle esigenze
derivanti dalle manifestazioni olimpiche.
  I mutui sono somministrati in base ad autorizzazioni rilasciate dal
Ministero  dell'interno con riferimento agli atti della spesa vistati
dai competenti uffici tecnici statali.