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LEGGE 29 giugno 1960, n. 656

Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-7-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e le altre istituzioni similari costituite tra pubblici dipendenti per fini non di lucro, come enti morali o come persone giuridiche di diritto pubblico, le quali includano, fra le proprie finalità, la concessione di prestiti ai propri iscritti che siano dipendenti dello Stato, possono chiedere al Ministero del tesoro, tramite l'Amministrazione centrale presso la quale sono costituite o che su di esse abbia la vigilanza, che il recupero dei prestiti da esse effettuati avvenga mediante ritenuta diretta sugli stipendi o salari da parte degli uffici centrali o periferici che amministrano il personale che ha contratto il prestito.