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LEGGE 11 giugno 1960, n. 603

Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-7-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Al personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, le norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede per l'inquadramento nei ruoli stessi del personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, assunto, per effetto di concorso, nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA