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LEGGE 20 maggio 1960, n. 519

Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-6-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  114  del  testo  unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' cosi' modificato:
  "Le  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel Caso in
cui  ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti
il  Consiglio  provinciale  di  sanita'  e il Comitato provinciale di
assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e
per  le  altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito
il   Consiglio   provinciale  di  sanita'  e  la  Giunta  provinciale
amministrativa,  possono  essere autorizzate dal medico provinciale a
gestire  farmacie  interne,  esclusa qualsiasi facolta' di vendita di
medicinali al pubblico.
  La  decadenza  dalla  relativa  autorizzazione  e'  pronunciata con
decreto del medico provinciale:
    a) per la fine dell'ente e della istituzione;
    b) per volontaria rinuncia;
    c)  per  abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della
farmacia  o  per  reiterata  violazione  del  divieto  di  vendita al
pubblico,  avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale
alla legale rappresentanza.
    dell'ente".