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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1960, n. 406

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1960, n. 661 (in G.U. 15/07/1960, n.172).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-5-1960 al: 15-7-1960
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1 luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960, l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per la riduzione dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, è ridotta da lire 11.200 a lire 9120 per quintale.
L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, dalla lettera E, punto 1, della tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è ridotta da lire 6000 a lire 5400 per quintale.