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DECRETO-LEGGE 10 maggio 1960, n. 378

Istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 luglio 1960, n. 628 (in G.U. 09/07/1960, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1962)
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Testo in vigore dal:  10-5-1960 al: 1-2-1962
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9 e 11 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1856, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione all'importazione del grasso di maiale (strutto), compreso lo strutto liquido, dalla Francia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la misura di detto coefficiente e di eliminare il grave perturbamento che, al mercato nazionale dei grassi, deriva dal premio di cui beneficia il lardo di origine francese, esportato in Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il coefficiente di compensazione, istituito con il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, all'importazione del grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto), di origine e provenienza dalla Francia da riscuotersi dalle dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per tale prodotto - è stabilito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura di L. 50 per kg. netto.