stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 marzo 1960, n. 237

Modificazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-4-1960
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  Amministrazioni  dello  Stato, anche con ordinamento autonomo,
nonche'  le  Regioni,  le  Province,  i Comuni e tutti gli altri Enti
pubblici,  che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni di
edifici  pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti
per  cause  di  guerra,  devono  destinare  all'abbellimento  di essi
mediante  opere  d'arte  una quota non inferiore al 2 per cento della
spesa totale prevista nel progetto".