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LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-4-1960
al: 22-4-1968
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  armi  da  fuoco  portatili  di  qualunque  calibro e dimensione
fabbricate  in  Italia,  nonche'  le  armi  tipo guerra regolamentari
nazionali  o  straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia
da  ditte  private  e  per  la  vendita  a  privati,  debbono  essere
sottoposte  alla  prova  del  Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20,
modificato  con  regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che
dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.
  La  prova  subita  deve  risultare  da appositi marchi impressi dal
Banco  o  dalla  sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova
rilasciato dal Banco o dalla sezione.
  Le  armi  importate  dall'estero  sono pure soggette a detta prova,
qualora  non  portino  il  marchio  della prova gia' subita presso un
Banco  di  prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione
internazionale considerato Banco ufficiale.
  Agli  effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le
dogane  presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da
fuoco  non  marchiate  o  munite di marchi apposti da Banchi di prova
esteri  non  riconosciuti  debbono, dopo la nazionalizzazione, curare
l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.