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LEGGE 23 febbraio 1960, n. 131

Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-3-1960
al: 14-6-1969
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dalla  data  nella  quale  entrera'  in vigore il nuovo
catasto  edilizio  urbano  istituito  con la legge 11 agosto 1939, n.
1249,  e  fino  a  quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non
sara'  provveduto  alla  revisione  generale  delle rendite catastali
delle unita' immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unita'
e'   determinato  applicando  alle  rendite  catastali  definite  con
riferimento   agli   elementi   economici   del  triennio  1937-39  i
coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unita'
immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze,
sentita la Commissione censuaria centrale.