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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 103

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1961)
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Testo in vigore dal: 8-6-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;.
  Visti  gli  articoli 84 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro
per  l'interno  e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel
titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su
base  di  parita',  da'  parte dei cittadini di lingua tedesca, della
loro  lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari,
negli  uffici  di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita',
di  polizia  giudiziaria  e  tributaria,  e'  regolato dalle seguenti
disposizioni.