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LEGGE 12 febbraio 1960, n. 63

Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (art. 13); 4 aprile 1953, n. 240 (art. 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (art. 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-3-1960
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le norme della legge 5 giugno 1951, n. 376, art. 13;
  della  legge  4  aprile  1953,  n.  240,  art.  1;  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio 1955, n. 448, art. 1 e della
legge  17  aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in
servizio  alla  data  del  23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti
pubblici  non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato,
di  pubblica  assistenza e beneficenza, sempreche' gli Istituti e gli
Enti  pubblici  suddetti  non abbiano gia' provveduto ad una generale
revisione    della   carriera   del   proprio   personale,   mediante
inquadramento   del   personale  medesimo  nei  ruoli  organici,  con
provvedimenti successivi all'8 maggio 1945.
  Tale  estensione  decorre  agli effetti giuridici dalla data di cui
alle  disposizioni  legislative  sopra  precisate emanate allo stesso
titolo  per i dipendenti dello Stato e, agli effetti economici, dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  L'attuazione   di   quanto  disposto  con  i  precedenti  commi  e'
subordinata   all'avvenuta   applicazione  da  parte  dei  rispettivi
Istituti  ed  Enti  delle  leggi 29 maggio 1939, n. 782 e 12 febbraio
1942, n. 196.