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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1216

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1961)
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Testo in vigore dal: 29-1-1960
al: 12-4-1961
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la
legge  2  febbraio  1959,  n.  31,  per  il  versamento  al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati  da  parte  dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942,
n.  5,  convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n.
1251,   e   per   l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e
capitalizzazione,  previsto  dall'art.  5  dello stesso decreto, alle
disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.