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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1215

Proroga e modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernente l'impianto di collegamenti telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-2-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata
dalla  legge  22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione
all'Azienda   di   Stato   per  i  servizi  telefonici  a  provvedere
all'impianto  di  collegamenti  telefonici  nelle  frazioni di Comune
aventi  particolare  importanza,  e  a  concorrere alla spesa per gli
impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comune di nuova
istituzione, sono prorogate fino a tutto l'esercizio 1964-65.