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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1202

Interpretazione autentica dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima attuazione della legge stessa, il Ministro per i trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste, può, ai soli fini degli inquadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima, effettuare spostamenti di posti anche da una pianta organica all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle norme in vigore.