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LEGGE 18 novembre 1959, n. 1005

Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-1959 al: 18-5-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della stessa legge, è prorogato al 31 dicembre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1959

GRONCHI SEGNI - COLOMBO - ZACCAGNINI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA