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LEGGE 14 ottobre 1959, n. 869

Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina.

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Testo in vigore dal: 10-11-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La disposizione di cui all'art. 3, lettera a), della legge 6 agosto
1954,  n.  604,  deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi
richiesta   e'   dovuta  solamente  nel  caso  in  cui  l'acquirente,
permutante  ed  enfiteuta,  ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo
nucleo  familiare,  risulti,  alla  data  dell'atto  di stipulazione,
proprietario od enfiteuta di fondi rustici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 ottobre 1959

                               GRONCHI

                                           SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
                                                    - RUMOR - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA